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Brevi cenni introduttivi sul Trust

2019-01-19 10:12

Avv. Marco Stangalini

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Brevi cenni introduttivi sul Trust

Il trust è un istituto giuridico proprio dei sistemi di common law, in Italia è stato introdotto per effetto della legge n. 364 del 1989

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1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DEL TRUST  


Il trust è un istituto giuridico propriodei sistemi di common law, in Italia è stato introdotto per effetto della legge n. 364 del 1989 concui è stata ratificata la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, riguardante la legge applicabile al trust. Istituendo un trust un soggetto dettosettlor trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto, il trustee, affinchéquest ultimo amministri tali beni a vantaggio di un terzo beneficiario, ilbeneficiary, o per il perseguimento di uno scopo. 


Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione dell’Aja,il trust è un rapporto giuridicoistituito da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -che conferisce dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di unbeneficiario o per un fine specifico. Quindi il trust è un negozio giuridicoattraverso il quale il proprietario originario (settlor), con un attodispositivo, anche unilaterale, inter vivos o mortis causa, trasferisce laproprietà di beni o di diritti adun gestore (trustee), che è vincolato ad amministrarli in favore di determinatisoggetti (beneficiari) ovvero per raggiungere un determinato scopo (trust discopo), secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo, che può prevederealtresì la figura del protector, deputato a controllare la gestione fiduciaria. 


Con il conferimento, il settlor perde invia definitiva la proprietà del bene conferito in Trust.Infatti con il trust si verifica unfenomeno di trasferimento della proprietà dal settlor, al trustee e unaconcomitante separazione patrimoniale dei beni trasferiti dal restantepatrimonio di quest’ultimo, atteso il vincolo di destinazione gravante suglistessi, con la conseguenza che detti beni non potranno essere aggrediti daicreditori del settlor. Si crea uno sdoppiamento della proprietà:da una parte, il trustee è il proprietario formale dei beni o diritti;dall’altra la proprietà sostanziale spetta al beneficiario, cioè al soggettonel cui interesse il bene deve essere gestito. Il trustee ha un vero e proprio obbligo neiconfronti dei beneficiari (e non del disponente), i quali possono esercitaretutte le azioni a tutela della proprietà. 

2. TIPOLOGIE DI TRUST       

·  il "trust autodichiarato",quando la separazione patrimoniale si verifica all’interno del medesimopatrimonio poiché il Disponente (settlor) ed il Trustee coincidono. Quindi, ilDisponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita adapporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dalrestante suo patrimonio. 
La segregazione si verifica all’interno del patrimoniodel Disponente;  

·  il "trust con beneficiario" sei beni sono gestiti nell’interesse di un soggetto determinato;  

·  il "trust di scopo" con un finestabilito da raggiungere (ad es. il trust a scopo di garanzia);   

·  iI "trust commerciale" perdisporre la segregazione di attività d’impresa;  

·  iI "trust liquidatorio"necessario a soddisfare i creditori;  

·  Il "trust revocabile" lascia aldisponente la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti e vincolati;   

·  "Unexpressed trust" può avereefficacia durante la vita del disponente, mentre dopo la morte del disponentesi potrebbe istituire mediante disposizione testamentariail c.d. "trust testamentario o mortis causa";  

· Infine si distingue tra "fixedtrust" e "trust discrezionale", a seconda che i beneficiari siano individuatinel medesimo atto istitutivo del trust, predeterminando la ripartizione tra glistessi del patrimonio e del reddito del trust, o che i beneficiari e lerispettive situazioni siano rimesse al trustee o al protector.      


3. RIFERIMENTI NORMATIVI ITALIANI    

Il trust crea dei problemi di coordinamentocon i principi del nostro ordinamento, tanto sul piano civilistico, quanto suquello fiscali.Questa situazione è causata dalla frattura che introducetra proprietario formale e sostanziale e tra titolare del bene e soggetto nellacui sfera patrimoniale si verifica l’arricchimento.In Italia il trust risulta ancora privo diuna disciplina che ne regoli compiutamente i vari aspetti giuridici. 


Tuttavia non mancano proposte legislativefinalizzate ad introdurre nel codice civile il corrispondente contratto difiducia ed a regolarne i profili fiscali.A tal fine, è prevista l’istituzione, inuna sezione ad accesso riservato del Registro delle Imprese, di un Registroapposito per i titolari di trust, enti e gruppi societari, in cui confluirannotutte le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti, ad uso sia delleAutorità competenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate per il contrastoall’evasione, sia dei soggetti gravati dagli obblighi di adeguata verifica. 


Nonostante sul piano civilistico ilreferente normativo resti ancora la Convenzione de L’Aja, atteso che la legge364/89 si limita a recepirne il contenuto, è doveroso segnalare come sotto ilprofilo fiscale l’art. 19 della stessa prevede che "La Convenzione nonpregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale". Quindi lafiscalità dei trusts è una problematica interna al singolo Stato, libero ed autonomo di determinare ilrelativo regime impositivo. 


In Italia le prime disposizioni finanziariein materia di trust sono state introdotte dall’articolo 1, commi da 74 a 76della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), includendo,così, i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società(IRES). In materia di imposizione indiretta,invece, il legislatore è intervenuto con specifiche disposizioni: l’art. 6 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 riguardante l’imposta di registro; lalegge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, relativa all’applicazione delleimposte di successione e donazione alla costituzione di vincoli didestinazione; nonché con la finanziaria 2007, prevedendo franchigie edagevolazioni. 


Restano tuttavia molti dubbiinterpretativi, avendo reso l’Amministrazione finanziaria, la Dottrina e laGiurisprudenza di merito e di legittimità soluzioni contrastanti, con ilrisultato di creare grande incertezza fiscale in materia di trusts.


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