1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONE DEL TRUST
Il trust è un istituto giuridico propriodei sistemi di common law, in Italia è stato introdotto per effetto della legge n. 364 del 1989 concui è stata ratificata la Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, riguardante la legge applicabile al trust. Istituendo un trust un soggetto dettosettlor trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto, il trustee, affinchéquest ultimo amministri tali beni a vantaggio di un terzo beneficiario, ilbeneficiary, o per il perseguimento di uno scopo.
Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione dell’Aja,il trust è un rapporto giuridicoistituito da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -che conferisce dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di unbeneficiario o per un fine specifico. Quindi il trust è un negozio giuridicoattraverso il quale il proprietario originario (settlor), con un attodispositivo, anche unilaterale, inter vivos o mortis causa, trasferisce laproprietà di beni o di diritti adun gestore (trustee), che è vincolato ad amministrarli in favore di determinatisoggetti (beneficiari) ovvero per raggiungere un determinato scopo (trust discopo), secondo quanto stabilito nell’atto istitutivo, che può prevederealtresì la figura del protector, deputato a controllare la gestione fiduciaria.
Il trust crea dei problemi di coordinamentocon i principi del nostro ordinamento, tanto sul piano civilistico, quanto suquello fiscali.Questa situazione è causata dalla frattura che introducetra proprietario formale e sostanziale e tra titolare del bene e soggetto nellacui sfera patrimoniale si verifica l’arricchimento.In Italia il trust risulta ancora privo diuna disciplina che ne regoli compiutamente i vari aspetti giuridici.
Tuttavia non mancano proposte legislativefinalizzate ad introdurre nel codice civile il corrispondente contratto difiducia ed a regolarne i profili fiscali.A tal fine, è prevista l’istituzione, inuna sezione ad accesso riservato del Registro delle Imprese, di un Registroapposito per i titolari di trust, enti e gruppi societari, in cui confluirannotutte le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti, ad uso sia delleAutorità competenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate per il contrastoall’evasione, sia dei soggetti gravati dagli obblighi di adeguata verifica.
Nonostante sul piano civilistico ilreferente normativo resti ancora la Convenzione de L’Aja, atteso che la legge364/89 si limita a recepirne il contenuto, è doveroso segnalare come sotto ilprofilo fiscale l’art. 19 della stessa prevede che "La Convenzione nonpregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale". Quindi lafiscalità dei trusts è una problematica interna al singolo Stato, libero ed autonomo di determinare ilrelativo regime impositivo.
In Italia le prime disposizioni finanziariein materia di trust sono state introdotte dall’articolo 1, commi da 74 a 76della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), includendo,così, i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società(IRES). In materia di imposizione indiretta,invece, il legislatore è intervenuto con specifiche disposizioni: l’art. 6 deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 riguardante l’imposta di registro; lalegge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, relativa all’applicazione delleimposte di successione e donazione alla costituzione di vincoli didestinazione; nonché con la finanziaria 2007, prevedendo franchigie edagevolazioni.
Restano tuttavia molti dubbiinterpretativi, avendo reso l’Amministrazione finanziaria, la Dottrina e laGiurisprudenza di merito e di legittimità soluzioni contrastanti, con ilrisultato di creare grande incertezza fiscale in materia di trusts.