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LA FISCALITA' INDIRETTA DEL TRUST INTERNO

2020-03-19 13:59

Avv. Marco Stangalini

News, Trust,

LA FISCALITA' INDIRETTA DEL TRUST INTERNO

Un Trust per essere definito Interno presuppone la residenza in Italia di tutti i suoi soggetti, quindi del disponente, del trustee, dei beneficiari e

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Un Trust per essere definito Interno presuppone la residenza in Italia di tutti i suoi soggetti, quindi del disponente, del trustee, dei beneficiari e dell’eventuale guardiano, combinata al fatto che i beni costituenti il fondo del trust siano situati in Italia.

Stabilendo l’art.19 della Convenzione dell’Aja che la detta Convenzione non deroga alla competenza degli Stati in material fiscale, vengono applicate le ordinarie regole del diritto tributario italiano.

Abbiamo pertanto una normativa in materia di imposte indirette, contenuta nell’art.2, commi dal 47 al 49, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262.

 

Le Imposte Indirette

La Corte di Cassazione ha interpretato l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro stabilendo che il rilievo preminente deve essere attribuito, nell’imposizione di un negozio, alla  sua causa reale e  alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti.

Sotto il profilo della fattispecie impositiva indiretta la prassi ha principalmente tracciato la distinzione tra trust “liberali” o “ di famiglia ”, quindi caratterizzati da uno spirito di liberalità del disponente verso i beneficiari e “ trust commerciali ” privi di animus donandi. I trust interni (ed anche esteri che hanno dei rilievi connessi con l’Italia ) nella stragrande maggioranza dei casi sono dei trust di famiglia.

 

 

 

 

Istituzione del Trust

 

L’uso che si è affermato in Italia è quello di dividere il negozio istitutivo del trust, dai successivi negozi dispositivi, tramite i quali il trust viene dotato dei fondi necessari.

Ai fini delle imposte indirette, ove sia soggetto a registrazione, l’atto istitutivo del trust, separato dagli atti di dotazione, risulta un atto meramente programmatico e sconta un’imposizione in misura fissa di Euro 200, in quanto atto “ non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”

Il nostro esame si svolge pertanto sul regime fiscale applicabile ai singoli atti di dotazione dei beni al trust.

 

D.L. n. 262 del 2006 art. 2, comma 47

«È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54».

Quindi, l’oggetto del tributo è stato esteso anche alla costituzione di vincoli di destinazione, rimandando per le regole applicative al Testo Unico dell’imposta di successione e donazione di cui al D.Lgs. 31ottobre 1990, n.346.

La segregazione di beni in un trust liberale, in quanto atto a titolo gratuito comportante la costituzione di un vincolo di destinazione ricade sicuramente nell’ambito del novellato tributo successorio.

Con la Circolare 6 agosto 2007,n.4 8/E, al punto 5.2, l’Amministrazione Finanziaria, a coronamento di un lungo dibattito è finalmente approdata anch’essa alla c.d.“teoria unitaria”.

 

Considerando il trust liberale “quale espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”, con la conseguenza che ai fini del calcolo delle aliquote“ occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario”.

Ne deriva che l’atto di trasferimento in un trust liberale di beni dal disponente al trustee è soggetto al novellato tributo successorio con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali franchigie stabilite in ragione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Il trasferimento va quindi trattato come una donazione del fondo in trust tra il disponente e i beneficiari.

 

TABELLA RIASSUNTIVA

ALIQUOTE E FRANCHIGIE

 

 

BENEFICIARIO DEL FONDO

ALIQUOTA ED EVENTUALE FRANCHIGIA

 

 

Coniuge e Parenti in linea retta del Disponente

4% con franchigia di Euro 1.000.000,00 per ogni beneficiario

 

 

Fratelli e Sorelle del Disponente

6%  con franchigia di Euro 100.000,00 per ogni beneficiario

 

 

Altri Parenti del Disponente fino al quarto grado e

affini in linea retta,

affini in linea collaterale fino al terzo grado

6%  senza franchigia

 

Altri Soggetti

8%  senza franchigia

 

 

 

 

 

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